I diritti del produttore di fonogrammi

Ogni volta che un’opera registrata viene diffusa attraverso un media, o in un luogo pubblico, si generano dei compensi per il produttore fonografico.

SCF rappresenta più di 500 produttori ed è leader in Italia nella raccolta e distribuzione dei diritti connessi che rappresentano una fonte fondamentale di reddito per l'industria musicale.

Agiamo giudizialmente a tutela dei nostri mandanti per recuperare i compensi non versati e per far applicare le sanzioni previste per gli utilizzi illegali del catalogo che tuteliamo.

Diritti connessi al diritto d'autore

La legge sul diritto d’autore (LDA) sin dalla sua emanazione ha disposto il diritto del produttore di esigere un compenso per l’utilizzazione a mezzo di radiodiffusione, cinema, televisione, pubbliche feste, o nei pubblici esercizi. Tale diritto spetta anche quando l’utilizzazione non è effettuata a scopo di lucro (art. 73-bis LDA) come ad esempio negli eventi organizzati in Oratorio, o dalle Associazioni sportive dilettantistiche.

La legge sul diritto d’autore attualmente riconosce al produttore fonografico i seguenti diritti.

Articolo 72

Il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo di autorizzare:

  • la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione
  • la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro
  • il noleggio e il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi (tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari)
  • la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico).

Articolo 73

Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione riprodotta nei fonogrammi, hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

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