Giurisprudenza

Numerose sono le sentenze (Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione) che nel tempo hanno ribadito la legittimità delle azioni poste in essere da SCF a tutela dei diritti dei produttori fonografici che le hanno conferito mandato.

SENTENZE CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

Decisione PPL (Ireland)  v Irlanda (Procedimento C-162/12)

La CGE (Terza Sezione) nella pronuncia ha dichiarato che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione:

  • è un «utente» che effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma radiodiffuso (art. 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006) concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale
  • è tenuto al versamento di un’equa remunerazione in forza dell’art. 8, paragrafo 2, direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente radiofonica
  • effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma anche se mette a disposizione nelle camere dei clienti, non apparecchi radio e/o televisivi, bensì apparecchi di altro tipo e fonogrammi in formato fisico, o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi (art. 8, paragrafo 2) ed è tenuto al versamento di un’«equa remunerazione» per la riproduzione di tali fonogrammi.

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, prevede un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, quando si tratta di un’utilizzazione privata, non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dall’obbligo di versare la remunerazione in parola.

Decisione SENA v NOS (Procedimento C-245/00)

Nel procedimento avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nella causa pendente tra la collecting olandese dei produttori fonografici e artisti (SENA) e una delle aziende pubbliche che compongono la radiotelevisione di stato dei Paesi Bassi NOS (Nederlandse Omroep Stichting), la Corte ha precisato che:

  • la nozione di equa remunerazione - che figura nell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale - dev’essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per assicurare il rispetto di tale nozione comunitaria
  • l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 non osta a un modello di calcolo dell'equa remunerazione dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori che contenga fattori variabili e fattori fissi, quali: il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell’ascolto degli organismi di radiofonici e televisivi rappresentati dall’organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti d’esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l’interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.

Decisione LAGARDERE v SPRE e GVL (Procedimento C-192/04)

La Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) nella causa tra il broadaster Lagardere e la Società pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) collecting dei produttori fonografici e artisti, in relazione all’obbligo di pagamento di un’equa remunerazione per la radiodiffusione di fonogrammi al pubblico effettuata mediante un satellite e alcuni ripetitori terrestri situati in Francia e in Germania ha precisato che:

  • la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE non osta a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato.

Decisione SGAE v RAFAEL HOTELES (Procedimento C-306/05)

Nella decisione tra SGAE, l’ente incaricato della gestione dei diritti di proprietà intellettuale in Spagna e un Hotel, la società Rafael Hoteles SA, relativamente all’asserita violazione, da parte di quest’ultima, dei diritti di proprietà intellettuali gestiti da SGAE, la Corte ha statuito che:

  • “il carattere privato delle camere di un albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29” e in quanto tale soggetto al pagamento dell’equa remunerazione.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza Cassazione n. 55757/2017

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva dichiarato il titolare di una web radio responsabile del reato aggravato di cui all’art. 171 ter comma II legge sul Diritto d’Autore per aver trasmesso abusivamente un numero ingente di brani musicali senza corrispondere i compensi dovuti a SCF.

La Corte ha infatti rilevato la palese infondatezza di tutte le censure mosse dall’imputato, in quanto i Giudici di merito avevano già accertato “l’effettiva trasmissione di 13.668 brani in formato MP3 da parte dell’emittente radiofonica” di cui era titolare “senza la corresponsione a SCF, titolare dei diritti connessi al diritto d’autore, di alcun compenso per l’utilizzazione e la diffusione dei brani musicali tutelati”. Gli Ermellini hanno, pertanto, ritenuto integrata la fattispecie aggravata di reato di cui all’art. 171 ter comma II L.d.A. e hanno confermata la condanna formulata in Appello: pena di 8 mesi di reclusione e pagamento di una multa di Euro 2.000,00.

Sentenza Cassazione n. 38174/2017

La Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso presentato dal procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 171 ter. lett. a) legge sul Diritto d’Autore, ritenendo erroneamente che solo l’omessa autorizzazione di SIAE costituisse reato mentre altri tipi di violazione, come l’omessa licenza SCF, potessero avere solo rilevanza civilistica. Sul punto la Corte ha ribadito fermamente che:

  • in tema di tutela del diritto d’autore, integra il reato previsto dall’art. 171-ter. Lett. a), LdA, la riproduzione e la diffusione abusiva di brani musicali da parte di una emittente radiofonica in assenza della preventiva regolamentazione dei rapporti con i titolari dei diritti connessi riconducibili a soggetti diversi dell’autore delle opere.”

Inoltre, accogliendo la censura di manifesta illogicità avanzata dal procuratore generale, i Giudici hanno sottolineato come sia altrettanto pacifico che “la scusabilità dell’ignoranza della legge penale può essere invocata da un operatore professionale di un determinato settore (nel caso specifico un operatore del settore radiofonico) solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il proprio dovere di informazione”, posto che nel caso di specie il titolare dell’impresa radiofonica non aveva adempiuto affatto a tale onere, ricorrendo a vane giustificazioni.

Sentenza Cassazione n. 34172/2017

La Corte ha ritenuto che i giudici di appello avessero già dato puntuale conto del ragionamento probatorio svolto e che dovessero ritenersi dimostrati:

  • la circostanza che la diffusione delle opere musicali non fosse stata preceduta da una richiesta della licenza e, a seguire, dal mancato versamento delle somme dovute
  • il dolo della richiamata omissione, coerentemente ravvisato alla stregua del dato, pacificamente acquisito in atti, secondo cui l’imputato fosse consapevole di dover conseguire preventivamente la licenza e, quindi, di corrispondere le somme dovute per la diffusione in pubblico delle opere - obbligo espressamente contemplato dal contratto stipulato con il music provider.

La Corte ha ritenuto del tutto irrilevante l'eventuale errore sulla data entro cui procedere al pagamento, in quanto vertente su un elemento sostanzialmente estraneo alla fattispecie incriminatrice, ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio secondo cui l’errore sulla data sarebbe stato, comunque, da escludere in ragione della sua evidente inescusabilità, considerati gli obblighi di informazione sulle disposizioni relative a un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le eserciti in maniera professionale.

Sentenza Cassazione n. 27074/2007

La Corte ha chiarito che:

  • Tra i diritti d’autore e i diritti connessi è stabilito il principio di non interferenza, secondo cui su un’opera possono insistere più diritti distinti (ad esempio, il diritto dell’autore, quello dell’esecutore e quello del produttore del supporto meccanico e fonografico che l’opera stessa riproduce) e sussiste, conseguentemente, autonomia e distinta tutela legislativa nei loro confronti
  • Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di libera concorrenza e i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire individualmente o collettivamente, per il tramite di enti collecting (come SCF) ovvero hanno facoltà di demandare la tutela di quei diritti a SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite convenzioni con altre società, o soggetti costituiti per amministrare questi diritti. SIAE non agisce in regime di monopolio la gestione e la riscossione dei diritti connessi, per cui versando i diritti d’autore a SIAE non vengono contestualmente assolti anche i pagamenti relativi ai compensi spettanti ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed esecutori per la diffusione radiotelevisiva delle loro registrazioni.
  • Laddove un’emittente radiofonica riproduca brani musicali in assenza di regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi si viene a configurare la condotta abusiva, presupposto dell’attività penalmente rilevanti (ai sensi dell’art. 171 ter lett. a) Lda). Ad integrare il fine di lucro, è sufficiente quell’utilità economica che deriva all’emittente radiofonica dall’attività pubblicitaria svolta, sia che la musica riprodotta accompagni direttamente gli spot, sia che costituisca solo un intermezzo tra una pubblicità e l’altra, non richiedendosi la prova di un fine di vantaggi economicamente rilevanti.

CORTE D'APPELLO

Sentenza Corte d'Appello di Brescia n. 75/2019

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto l’appello proposto da una società attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori, avverso la sentenza n. 840/2015 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l’esercente al pagamento della sanzione amministrativa pari a Euro 69.319,00 per il mancato versamento dei diritti connessi. La sentenza ha riconfermato la condanna di primo grado affermando che la finalità lucrativa non può essere ravvisata soltanto nei casi in cui la diffusione di brani musicali rappresenti la prestazione a favore dei relativi fruitori nell’ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico, ma:

  • “essa va invece riconosciuta in ogni situazione in cui la diffusione della musica non abbia svolto funzione di mero diletto, ma abbia costituito conseguenza di un investimento patrimoniale finalizzato alla realizzazione di obiettivi economici, quale quello dell'incremento delle vendite, oppure anche soltanto della realizzazione di un ambiente consono alle esigenze attuali del mercato nel settore di competenza”.

Sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1948/2018 (Sezione Penale III)

In riforma dell’appellata sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Vercelli, la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto l’imputato – titolare di un punto vendita al dettaglio all’interno di un centro commerciale - responsabile del reato di cui all’art. 171 c. 1 lett. a) LdA, condannandolo alla pena di Euro 200,00 di multa.

Sentenza Corte d'Appello di Trento n. 241/2015

La Corte di Appello di Trento, a seguito dell’opposizione presentata dal Pubblico Ministero avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Trento n. 291/14 che assolveva l’imputato perché il fatto non costituiva reato, ha riformato la predetta sentenza, ritenendo l’imputato colpevole del reato ex art. 171, 1° c. lett.  a) della LdA, per aver diffuso all'interno dei punti vendita della società di cui era legale rappresentante opere musicali tutelate dal diritto d'autore senza avere previamente corrisposto i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici.

Sentenza Corte d'Appello di Milano n. 358/2014

La Corte d'Appello di Milano ha riconfermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano Sezione Specializzata, rigettando in toto i motivi di gravame avanzati dall’appellante. La Corte ha sottolineato, come anche il Giudice Comunitario ha ritenuto, che per verificare se ricorra in concreto una comunicazione al pubblico il giudice nazionale non possa procedere a una valutazione astratta, ma debba operare una "valutazione individualizzata" della situazione valutando caso per caso e poiché tale valutazione è stata correttamente operata nella sentenza di primo grado, la stessa non merita alcuna censura sul punto.

Sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 1907/2013 (Sezione Civile Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale)

La Corte d'Appello di Firenze ha riformato integralmente la sentenza di primo grado che, pur avendo affermato la legittimazione attiva di SCF, aveva erroneamente rilevato che la convenuta (un negozio di vendita al dettaglio) non avrebbe provveduto alla “riproduzione diretta o indiretta dei fonogrammi”, avendo solo collegato i propri locali a un'emittente radiofonica che trasmetteva via satellite, e che pertanto, pur essendo dovuto all'autore un equo compenso ex art. 58 L.A., alla cui riscossione è legittimata la SIAE, non era stato leso alcun diritto del produttore del supporto meccanico o fonografico.

In riforma integrale, la Corte di Appello ha accertato e dichiarato che la società convenuta in primo grado ha diffuso musica del repertorio di SCF, e per l'effetto ha condannato la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 bis L.d.A., al pagamento dei compensi dovuti a SCF in relazione all'effettuata attività.

TRIBUNALI

Sentenza Tribunale di Milano 8504/2022

Il Tribunale di Milano, accertata la diffusione di musica sia all’interno dei Centri fitness sia durante i corsi organizzati all’interno dei centri fitness di titolarità della società convenuta, ha condannato la stessa al pagamento dei diritti connessi così come correttamente quantificati da SCF.

Sentenza Tribunale di Torino n. 2570/2021 

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la debenza dei diritti connessi per l'utilizzo dei fonogrammi appartenenti al repertorio SCF in capo a una discoteca, condannando la stessa al pagamento sia a titolo di compenso ex art. 73 Lda sia a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al saggio legale ex artt. 1282 e 1284.

Provvedimento di sequestro e inibitoria Tribunale di Bologna 18878/2019 

Il Tribunale di Bologna ha disposto dei confronti di una nota discoteca (priva di licenza SCF) il sequestro della consolle e l’inibitoria per qualsiasi riproduzione, diretta o indiretta, di fonogrammi appartenenti al repertorio SCF (in tutto, o in parte) con qualsiasi strumento e/o processo di duplicazione nonché qualsiasi comunicazione al pubblico. Ha fissato altresì la somma di € 10.000,00 per ogni singola violazione, o inosservanza successivamente constatata.

Sentenza Tribunale di Verona n. 2910/2016

Il Tribunale di Verona (Sezione Penale) ha accertato che l’imputato (titolare di un emittente radiofonica) ha commesso il reato di cui all’art. 171 ter LdA per aver trasmesso fonogrammi appartenenti ad repertorio SCF in assenza di licenza, conseguentemente lo ha condannato a rifondere a SCF, in qualità di parte civile, i danni patrimoniali e non conseguenti alla sua condotta illecita.

Sentenza Tribunale di Milano n. 3930/2015

Il Tribunale di Milano ha condannato una nota emittente radiofonica nazionale al pagamento di Euro 1.414.644,98 a titolo di compensi ex art. 73 LdA per aver trasmesso al pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio SCF nel periodo compreso tra il 1° agosto 2009 e il 31 dicembre 2012 in assenza della necessaria licenza.

Sentenza Tribunale di Milano n. 3664/2014

Il Tribunale di Milano ha condannato un emittente radiofonica locale a risarcire a SCF, oltre alle spese legali, anche il danno da temeraria resistenza in giudizio ex art. 96 c.p.c.

Sentenza Tribunale di Milano n. 9164/2012

Il Tribunale di Milano con sentenza parziale sull’”an” ha riconosciuto che l’emittente radiofonica nazionale convenuta è tenuta al pagamento in favore di SCF dei diritti di cui all’art. 73 LdA, rimettendo la causa sul ruolo per la corretta determinazione della somma dovuta secondo quanto previsto ex lege.

Sentenza Tribunale di Torino n. 1790/2010

Il Tribunale di Torino ha ribadito la legittimazione attiva di SCF nei confronti di una società di produzione, allestimento, rappresentazione e diffusione di programmi radiotelevisivi non sussistendo, riguardo i diritti connessi riscossi da SCF, un monopolio di SIAE e non risultando, nel caso in esame, alcun mandato all’incasso conferito a SIAE.

Sentenza Tribunale di Milano n. 2289/2010

Il Tribunale di Milano ha ritenuto incontrovertibile che la trasmissione di musica radiodiffusa da parte di pubblici esercizi (bar) configuri un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva (per il quale occorre una distinta autorizzazione), dovendosi inquadrare nella fattispecie della utilizzazione secondaria di fonogrammi, disciplinata dagli artt. 73 e 73 bis. LdA e che in quanto tale deve essere regolarizzata attraverso il rilascio di licenza SCF.

Sentenza Tribunale di Venezia n. 856/2009

Il Tribunale di Venezia, accertato che negli esercizi commerciali della grande distribuzione in campo alimentare (supermercato) facenti capo alla convenuta viene diffusa musica di sottofondo per rendere più piacevole la permanenza (non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti), ha condannato la stessa al pagamento dell’equo compenso previsto dalla legge sul diritto d’autore (art. 73 e ss).

Sentenza Tribunale di Torino n. 6825/2009

Il Tribunale di Torino, accertato che l’hotel - dotato di una rete che riceve programmi televisivi tramite un’antenna centrale - trasmette i programmi nelle singole camere con apparecchi televisivi, ha ritenuto pacificamente comprovata l’attività di comunicazione al pubblico, come tale soggetta al pagamento dell’equo compenso previsto dalla normativa vigente.

Sentenza Tribunale di Roma n. 20081/2006

Il Tribunale di Roma - accertata che la legittimazione attiva di SCF trova fondamento negli atti negoziali stipulati con i propri mandanti e nella previsione dell’art. 78 LdA e infine nello Statuto societario che individua espressamente tra le attività costituenti l’oggetto sociale quello di negoziare accordi con gli utilizzatori per i diritti connessi, riscuotere i compensi e assumere le necessarie iniziative giudiziarie a tutela degli stessi - ha condannato un’associazione culturale al pagamento dei diritti 72 e 73 LdA per l’utilizzo per via radiofonica di fonogrammi appartenenti al repertorio SCF.

Sentenza Tribunale di Treviso n. 2520/2004

Il Tribunale di Treviso, accertato che dalla documentazione in atti risulta pacificamente un mandato (tra il produttore fonografico e SCF) non solo alla stipula di contratti di licenza, ma anche a promuovere ogni iniziativa a tutela dei diritti dei mandanti (tra le quali rientra anche l’iniziativa giudiziaria) e che quindi risulta comprovata la legittimazione attiva di SCF, ha condannato la società titolare di una nota catena di negozi di abbigliamento al pagamento in favore di SCF dei diritti spettanti ai suoi mandanti a titolo di diritti connessi, così come da SCF quantificati.

SCF S.r.l. - Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano | Contatti
C.F. - P.IVA 12925820156 - Codice Fatturazione Elettronica: MJEGRSK
Fax +39 02 46547500 - Numero verde: 800767875