I diritti connessi al diritto d’autore non proteggono l’opera in sé (composizione musicale o testo sottostante), ma la registrazione stessa e il modo in cui queste opere vengono trasmesse.
Le norme (legge sul diritto d'autore L. 633/41 - artt. 73, 73bis, 72, lett. a e successive modifiche) prevedono il diritto esclusivo dei produttori di autorizzare la riproduzione, la comunicazione, la messa a disposizione al pubblico e la duplicazione dei loro fonogrammi.
Per diffondere musica registrata in un luogo pubblico - qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettore mp3, Internet) - è quindi necessario riconoscere un compenso ai produttori discografici titolari delle registrazioni musicali e agli artisti interpreti ed esecutori.
Tale compenso è diverso e indipendente da quello dovuto a Siae per il diritto d'autore (che protegge l'opera in sé).
Il ruolo delle collecting
I diritti connessi vengono raccolti dalle società di gestione collettiva - composte da artisti, produttori fonografici e altri professionisti del settore - che ripartiscono le royalties tra i mandanti, o tra i loro associati. Le collecting sono le principali entità preposte alla tutela dei diritti connessi.
Requisiti necessari
Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recepisce la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno e stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva. AgCom accerta la sussistenza dei requisiti (ex art. 8) da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti connessi e verifica il loro effettivo adeguamento organizzativo e gestionale.
SCF è la collecting di riferimento per la raccolta e distribuzione dei diritti connessi in Italia e compare nell'elenco delle imprese di intermediazione pubblicato sul sito AgCom >