FAQ utilizzatori

Anche le realtà senza fine di lucro devono pagare SCF?

Si! A norma dell’art. 73 L.d.A. i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso ogni qual volta vi sia una pubblica diffusione del proprio repertorio e tale è da considerarsi anche quella effettuata in circoli o Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche quando l’accesso ai locali sia limitato ai soli soci.

Inoltre, indipendentemente dalla veste formale assunta per statuto, lo scopo di lucro è ravvisabile ogni qual volta venga svolta un’attività di impresa avente come finalità ultima l’erogazione a pagamento di servizi collegati, ad esempio all’attività motoria in una palestra o al benessere della persona.

 

Licenza

I diritti connessi, spettanti a produttori discografici e artisti, sono autonomi e distinti rispetto a quelli riconosciuti ad autori e editori rappresentati da SIAE.

Pertanto, per poter diffondere musica registrata nel pieno rispetto della normativa vigente, è necessario corrispondere oltre ai compensi per diritto d'autore anche i diritti connessi a SCF.

SI. Per alcune categorie di utilizzatori SIAE provvede anche alla raccolta del diritto connesso su mandato di SCF. 

Verifica l'elenco delle categorie per le quali riscuote SIAE.

Occorre verificare le condizioni di utilizzo del servizio streaming. Di solito i contratti di abbonamento autorizzano l'utilizzo solo per uso personale vietando la diffusione in pubblico. 

Quando gli uffici di SCF rilevano utilizzatori di musica registrata che non hanno ancora provveduto a pagare i compensi dovuti, invitano a provvedere al saldo e, in caso di rifiuto, si riservano di agire in giudizio.

Il pagamento dei diritti connessi, inoltre, può essere anche oggetto di verifica nel corso di un controllo da parte degli organi competenti (p.e. Guardia di Finanza). In caso di accertata illecita diffusione di musica, possono essere applicate sanzioni amministrative o penali.

SI. Il Canone speciale è dovuto da coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458) e non comprende i compensi spettanti ai produttori discografici.

La presenza dell’apparecchio, indipendentemente dal reale utilizzo che ne viene fatto, implica potenzialmente la possibilità che esso possa ritrasmettere in pubblico programmi tv a contenuto musicale, configurando così un nuovo e ulteriore atto di comunicazione al pubblico soggetto al compenso (art. 73 L.d.A) in favore del produttore discografico.

Sì, perché  la legge non fa distinzione relativamente al mezzo impiegato: anche se l’utilizzo avviene tramite radio e/o tv, si tratta comunque di una forma di pubblica diffusione di registrazioni musicali

Tale principio è ampiamente confermato dalla giurisprudenza e dal Comitato Consultivo Permanente sul Diritto d'Autore (organo di vigilanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il Tribunale di Milano in una sentenza di condanna nei confronti del titolare di un pubblico esercizio (sentenza), non solo ha riconfermato la legittimità delle richieste di SCF, ma ha anche ribadito che il pagamento del compenso per i diritti discografici è dovuto anche nel caso in cui venga utilizzata una radio e/o una tv

Per le categorie di utilizzatori oggetto di mandato è SIAE che provvede alla verifica dei parametri e alla quantificazione del compenso.

Pertanto per richiedere un aggiornamento, o una correzione dei tuoi dati, rivolgiti al tuo ufficio territoriale SIAE di riferimento.

Si! A norma dell’art. 73 L.d.A. i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso ogni qual volta vi sia una pubblica diffusione del proprio repertorio e tale è da considerarsi anche quella effettuata in circoli o Associazioni Sportive Dilettantistiche, anche quando l’accesso ai locali sia limitato ai soli soci.

Inoltre, indipendentemente dalla veste formale assunta per statuto, lo scopo di lucro è ravvisabile ogni qual volta venga svolta un’attività di impresa avente come finalità ultima l’erogazione a pagamento di servizi collegati, ad esempio all’attività motoria in una palestra o al benessere della persona.

 

Se non avete mai provveduto al pagamento dei diritti connessi in passato vi invitiamo a scrivere a commerciale@scfitalia.it per acquisire e sottoscrivere il modulo di licenza SCF più adatto alle vostre esigenze.

In questo modo, anche in caso di controlli da parte degli organi competenti, risulterete in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore.

NO, anche la legislazione internazionale, a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio, che quella comunitaria (e conseguentemente le normative locali dei Paesi U.E.) riconoscono i diritti riconosciuti di produttori discografici ed artisti interpreti ed esecutori.

In tutti i Paesi esistono società di gestione collettiva dei diritti dei produttori fonografici e degli artisti interpreti che si affiancano alle società degli autori. 

Se è cessata l'attività, inviare un’e-mail a licenze@scfitalia.it allegando copia di un documento ufficiale che lo attesti (es. visura camerale aggiornata), non appena disponibile.

Se è stata ceduta a terzi, è possibile inviare copia dell’atto notarile stipulato dal notaio con la società affittuaria/acquirente.

Se la società ha fatto domanda di ammissione al concordato preventivo/è in liquidazione/ha dichiarato fallimento, inviare una PEC a licenzescfitalia@pec.it allegando copia di un documento ufficiale che lo certifichi o tramite il proprio avvocato/revisore contabile/liquidatore.

Se è cambiata l'intestazione societaria (ad es. da SNC a SAS, da SNC a SRL), mantenendo i dati fiscali già in essere (partita IVA e/o codice fiscale), inviare un’email a licenze@scfitalia.it indicando i nuovi dati e - se variato - il nuovo codice univoco (SDI) utile per la fatturazione elettronica. 

Se è cambiata l'intestazione unitamente ai dati fiscali, inviare una richiesta di subentro nel Contratto in essere all’indirizzo PEC licenzescfitalia@pec.it, dalla PEC della società di nuova costituzione, specificando la decorrenza della variazione.

Se si è sprovvisti di casella PEC, è possibile inoltrare una raccomandata a/r su carta intestata societaria a:

SCF S.r.l. – Via Leone XIII 14 – 20145 Milano.

E' sufficiente inviare un’e-mail a licenze@scfitalia.it specificando le seguenti informazioni.

  • Dati fiscali e/o codice cliente (indicato su tutte le fatture)
  • per ogni negozio chiuso Indirizzo e Comune dov’è situato
  • data di fine gestione (gg/mm/aa).

Se la cessazione si riferisce a tutti i punti vendita o all'ultimo in gestione, è indispensabile inviare copia di un documento ufficiale, non appena disponibile (es. Sciaa di cessazione, visura camerale aggiornata, estratto dell'atto di vendita/affitto ecc.).

Se si è già in possesso di una licenza, non è necessario sottoscriverne una nuova ogni volta che si vuole regolarizzare un esercizio commerciale. 

E' sufficiente inviare un’e-mail a licenze@scfitalia.it specificando: i dati fiscali e/o il proprio codice cliente (indicato sulle fatture) e i seguenti dati per ogni negozio di nuova apertura:

  • data inizio diffusione musica (gg/mm/aa)
  • insegna (se presente)
  • indirizzo per esteso (Via/Piazza – n. civico – cap – Comune)
  • metratura di accesso al pubblico (solo area di vendita, no pertinenze)
  • mezzo di diffusione utilizzato (radio, stereo, pc, chiavetta usb, ecc.) + eventuale numero di casse (diffusori)

Se la musica verrà diffusa nel/i negozio/i tramite un servizio di radio in store (palinsesto di musica personalizzato), è possibile indicare anche il nominativo della Società che eroga il servizio.

Bollettino freccia

Il bollettino freccia inviato da SCF rappresenta il mezzo di pagamento per regolarizzare un eventuale utilizzo di musica registrata all’interno della sua attività commerciale.

La vigente normativa in materia di diritto d’autore (L. 633/1941) prevede, per i produttori discografici e gli artisti interpreti ed esecutori, il diritto a ricevere un compenso ogni qual volta vi sia una pubblica utilizzazione dei fonogrammi.

La tariffa è diversa per le attività commerciali e le Associazioni sportive.

Per le attività commerciali

La tariffa, che varia in base alla superficie dell’attività commerciale, è stata calcolata sulla base delle informazioni catastali in nostro possesso. La stessa tariffa, come indicato sul nostro tariffario, prevede una differenziazione dei compensi in base al mezzo di diffusione utilizzato (radio/tv/monitor/lettori compatti/pc ecc.).

Se diffondete musica con chiavette USB, memorie esterne (p.e. hard disc) o CD masterizzati vi invitiamo a scrivere a commerciale@scfitalia.it per acquisire il necessario diritto di riproduzione ex art. 72/a L.d.A: un nostro incaricato vi farà avere un nuovo bollettino con l’importo aggiornato.

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

La tariffa, che varia in base alle attività sportive offerte ai propri iscritti, è stata calcolata sulla base delle informazioni in nostro possesso circa il numero di tesserati totali iscritti all’Associazione / Società (tesserati agonistici + tesserati praticanti).

Se diffonde musica anche nell’ambito di gare sportive, saggi, eventi o come musica d’ambiente la invitiamo a scrivere a commerciale@scfitalia.it per acquisire la necessaria licenza SCF.

Il bollettino inviato da SCF rappresenta il mezzo di pagamento per regolarizzare un eventuale utilizzo di musica registrata.

Se nel suo esercizio non diffonde musica di sottofondo la invitiamo a inviare una comunicazione, in tal senso, a commerciale@scfitalia.it indicando nell’oggetto:

  • Ragione Sociale
  • Partita IVA
  • Codice Debitore indicato nel bollettino freccia ricevuto.

Da quest’anno SCF ha deciso di operare diversamente e in maniera autonoma con l’invio tramite PEC e/o email dei bollettini freccia. 

In passato, l’invio era affidato a fornitori esterni che lo effettuavano in formato cartaceo tramite posta riscontrando non poche difficoltà. Probabilmente, anche nel vostro caso, l’invio negli anni passati non è andato a buon fine.
Per tale motivo SCF ha cessato ogni rapporto con i vecchi fornitori del servizio.

Il compenso indicato sul bollettino freccia è composto da:

  • Compenso base (cfr. tariffario per la propria categoria)
  • Diritti amministrativi (€ 1,22)
  • IVA (22%)
  • Eventuale sconto associativo (applicato sulla tariffa base e non su IVA) se associato.

Per qualsiasi necessità di modifica dell’importo invia una comunicazione a commerciale@scfitalia.it indicando nell’oggetto:

  • Ragione Sociale
  • Partita IVA
  • Codice Debitore indicato nel bollettino freccia.

I nostri uffici vi ricontatteranno per maggiori informazioni ed eventuale correzione dei dati.

SCF S.r.l. - Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano | Contatti
C.F. - P.IVA 12925820156 - Codice Fatturazione Elettronica: MJEGRSK
Fax +39 02 46547500 - Numero verde: 800767875