13 settembre 2018

Corte di Appello: L’avvenuto pagamento dei compensi dovuti a SCF dopo l’accertamento della Guardia di Finanza non esclude il dolo

L’avvenuto pagamento dei compensi dovuti a SCF dopo l’accertamento della Guardia di Finanza non esclude il dolo in quanto il reato di cui all’art. 171 comma 1 lett. a) L.d.A. è istantaneo e si consuma nel momento della fruizione dell’opera musicale senza averne il diritto.

Con la sentenza n. 1948 depositata il 10/4/2018 la Corte di Appello di Torino (Sezione III) ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Vercelli che erroneamente aveva assolto l’imputato, ritenendo che il fatto contestatogli (diffusione in pubblico di brani musicali tutelati da SCF in assenza della necessaria licenza) non costituisse reato per carenza dell’elemento soggettivo.

La Corte non solo ha confermato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, già ritenuto provato in primo grado dal Tribunale, per aver diffuso all’interno di punti vendita (oggetto del controllo da parte della Guardia di Finanza) brani musicali appartenenti al repertorio di SCF senza aver sottoscritto la necessaria licenza, ma ha altresì ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato.

In assenza di un contratto specifico per i diritti connessi l’imputato non poteva assolutamente ritenere che il pagamento a SIAE comprendesse anche tali diritti, dal momento che i diritti connessisono distinti dal diritto di cui è titolare l’autore” e che viene appunto riscosso da SIAE.

Un simile errore sulla disciplina relativa ai diritti connessi secondo la Corte “non è scusabile perché l’imputato è un operatore professionale, e se avesse operato con la dovuta diligenza avrebbe appreso anche dell’esistenza dei diritti connessi [... ] così come ha appreso dell’esistenza dei diritti di utilizzazione economica di cui è titolare l’autore”.

A quanto sopra la Corte ha aggiunto che l’avvenuto pagamento del compenso dopo l’accertamento della Guardia di Finanza non è rilevante per escludere il dolo in quanto il reato di cui all’art. 171 comma 1 lett. a) della Legge sul Diritto D’autore (L.633/1941) “è istantaneo e si consuma nel momento della fruizione dell’opera senza averne il diritto”. Ne consegue che la regolarizzazione successiva non può mai essere causa di estinzione del reato.

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