24 agosto 2017

Corte di Cassazione: chi diffonde musica senza licenza commette reato

La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 12 luglio, segna ancora una volta un punto a favore dei titolari dei diritti connessi e di coloro che utilizzano la musica negli esercizi commerciali nell’ambito della legalità.

La Corte di Cassazione terza sezione penale, ha rigettato il ricorso promosso dal titolare di alcuni esercizi commerciali confermando che il reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. a), della Legge sul diritto d’Autore si configura nell’ipotesi di diffusione al pubblico di musica registrata che non sia preceduta dall’acquisizione della licenza che ne autorizzi l’uso, sia rispetto ai titolari del diritto d’autore, sia rispetto ai titolari dei diritti connessi, accogliendo in toto le argomentazioni svolte da SCF.

Nel caso di specie l’imputato aveva provveduto al regolare pagamento dei diritti d’autore a SIAE, ma aveva rinviato per anni il pagamento dei diritti connessi a SCF, eseguendolo solo a seguito di un controllo ad opera della Guardia di Finanza. E questo nonostante l’esercente avesse stipulato un contratto con un music provider nel quale si esplicitava come i diritti connessi dovuti per l’attività di diffusione al pubblico restassero a carico dell’esercente stesso.    

La Suprema Corte, confermando la decisione del giudice d’appello, ha ritenuto che la regolarizzazione avvenuta attraverso la stipulazione di un contratto di licenza con SCF successivamente al controllo della Guardia di Finanza non sia in grado di influire in alcun modo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rispetto ad una consumazione del reato ormai avvenuta.

La decisione in esame ha inoltre sottolineato come l’eventuale errore sulla data entro cui procedere al pagamento sia del tutto irrilevante anche in ragione della sua evidente inescusabilità, considerati gli obblighi di informazione sulle disposizioni relative a un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le eserciti in maniera professionale. 

La Cassazione, infine, ha correttamente ritenuto irrilevanti le fatture SIAE depositate dalla difesa dell’imputato al fine di dimostrare l’integrale pagamento a SIAE delle somme dovute a SCF (in forza di un ipotetico mandato all’incasso conferito da SCF a SIAE - che tuttavia non sussiste con riferimento agli esercizi commerciali), non recando la fattura emessa dalla SIAE alcuna specificazione sul punto, diversamente da quanto indicato nella fattura emessa, successivamente, da SCF.

Abstract

With a decision issued on 12 July 2017, the Supreme Court rejected the appeal submitted by the owner of some shops and confirmed that the diffusion in public of sound recordings without having previously signed a license also for neighboring rights is a crime, as affirmed by SCF.

In the specific case analyzed by the Court, the shop owner had regularly paid copyrights to the authors’ society, but had postponed for years the payment of neighboring rights, although the agreement he had signed with his music service provider clearly stated that such payment was due by the shop. Only after an inspection by the Italian finance police the shop owner paid SCF.

The Supreme Court, confirming the appeal decision, ruled that legalization subsequent to the visit from the police does not cancel the crime which was already committed. Furthermore, the Court underlined that the possible error on the deadline for payment is not relevant and cannot be justified with reference to a professional who must be updated concerning the obligations related to its activity.

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