Con la sentenza n. 38174/2017 la Corte ha infatti accolto integralmente il ricorso presentato dal procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 171 ter. lett. a) Legge n. 633 del 1941 (legge sul Diritto d’Autore), ritenendo erroneamente che solo l’omessa autorizzazione di SIAE costituisse reato mentre altri tipi di violazione, come l’omessa licenza SCF, potessero avere solo rilevanza civilistica.
Sul punto la Corte ha ribadito fermamente che “in tema di tutela del diritto d’autore, integra il reato previsto dall’art. 171-ter. Lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la riproduzione e la diffusione abusiva di brani musicali da parte di una emittente radiofonica in assenza della preventiva regolamentazione dei rapporti con i titolari dei diritti connessi riconducibili a soggetti diversi dell’autore delle opere.”
Inoltre, accogliendo la censura di manifesta illogicità avanzata dal procuratore generale, i Giudici hanno sottolineato come sia altrettanto pacifico che “la scusabilità dell’ignoranza della legge penale può essere invocata da un operatore professionale di un determinato settore (nel caso specifico un operatore del settore radiofonico) solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il proprio dovere di informazione”, posto che nel caso di specie il titolare dell’impresa radiofonica non aveva adempiuto affatto a tale onere, ricorrendo a vane giustificazioni.
La pronuncia in esame conferma ancora una volta la posizione ormai compatta della Corte in tema di diritti connessi e relativamente al ruolo e all’attività svolta da SCF.