7 gennaio 2020

Licenze per deejay

Il portale Licenze per Deejay consente di richiedere una licenza online per l’utilizzo delle opere musicali tutelate da SIAE e da SCF.

La licenza rilasciata tramite il portale consente ai deejay di riversare su supporto meccanico (CD, DVD etc.) o memoria residente (hard disk, chiavi USB) musica tutelata dal diritto d’autore da riprodurre in pubblico, pagando il compenso riconosciuto dalla legge agli aventi diritto.

Dal 1° gennaio 2020 è  possibile richiedere attraverso il portale anche la licenza SCF, per l’assolvimento dei diritti connessi dovuti ai produttori fonografici.

Registrati ai Servizi Online di SIAE e accedi all’area dedicata ai deejay che offre tutte le informazioni  sulle condizioni di Licenza, sui diritti concessi e sulle condizioni economiche.
Per ogni fascia di compenso è presente l’indicazione del numero massimo di copie lavoro dichiarabili, dell’importo per la licenza SIAE, dell’importo per la licenza SCF e del relativo totale (IVA esclusa).

Senza licenza per copia tecnica SCF non potrai lecitamente riprodurre il repertorio dei produttori fonografici associati a SCF e alle società di collecting che hanno affidato mandato a SCF per la gestione del proprio repertorio, oltre ai repertori delle società di collecting estere rappresentate in Italia da SCF.

La Licenza per Deejay rilasciata da SIAE  riguarda i diritti derivanti dalla registrazione delle copie lavoro (art. 13 e 61 legge n. 633/1941) e consente di riversare da 2.500 a 6.000 copie, a seconda della fascia di compenso scelta .

La licenza  può essere  utilizzata solo dopo aver dichiarato le copie lavoro e aver generato l’Attestato di Licenza che deve essere esibito in caso di controlli.

Come richiesto dalla Direttiva Barnier, la licenza avrà validità dal giorno di pagamento al 31/12 dello stesso anno.

Servizi on line SIAE

Copie lavoro

Quando un deejay riversa la musica da CD, LP o file digitali originali su supporti vergini,  PC, hard disk, memorie digitali, per utilizzare in pubblico queste copie personalizzate, crea delle "copie lavoro" che devono essere autorizzate dai titolari dei diritti:

  • SIAE per conto degli autori e degli editori dei brani musicali riprodotti
  • SCF per conto dei produttori fonografici.

La "copia privata" contenuta nell’articolo 71-sexies della legge n. 633/1941 consente  la "sola riproduzione privata ad uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali".

Manuale utente portale SIAE

 

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