1 novembre 2017

Modifiche alla normativa sui diritti connessi

Con il nuovo articolo 73 della Legge sul diritto d’autore tutti gli aventi diritto, e non più esclusivamente i produttori, potranno negoziare con gli utilizzatori il compenso sui fonogrammi. 

La nuova normativa - contenuta nel “DDL concorrenza” – è entrata in vigore il 29 agosto (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017). 

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, in quarta lettura e dopo un lungo iter parlamentare, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (cd DDL Concorrenza). Durante la seconda lettura al Senato fu approvato un emendamento della Senatrice Fissore (PD) che aveva lo scopo di liberalizzare la contrattazione del diritto connesso per l’utilizzo di fonogrammi.

Purtroppo, nonostante le ripetute proteste di larga parte degli operatori, la maggioranza e il Governo hanno inteso sostenere questo emendamento, divenuto poi parte integrante del DDL.

Con il nuovo articolo 73 della Legge sul diritto d’autore (Legge 633 del 1941tutti gli aventi diritto, e non più esclusivamente i produttori, potranno negoziare con gli utilizzatori il compenso sui fonogrammi

SCF continua comunque a incassare dagli utilizzatori sia il compenso spettante ai produttori discografici sia quello spettante agli artisti interpreti ed esecutori in forza degli accordi in essere con le organizzazioni degli artisti.        

Nuovo articolo 73 (in grassetto le modifiche)

Art. 73

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.

3. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione

4. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

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