9 giugno 2021

Nota discoteca torinese condannata per mancato assolvimento dei diritti connessi

Il Tribunale di Torino ha accertato la violazione da parte di una nota discoteca torinese dell’art. 73 LDA per l’utilizzo di fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF senza aver mai corrisposto nulla dal febbraio 2015 al 1° marzo 2019.

Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 2570/2021 pubblicata il 24/5/2021, ha accertato la violazione da parte di una nota discoteca torinese dell’art. 73 LDA per l’utilizzo di fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF - senza mai nulla corrispondere - dal 1° febbraio 2015 al 1° marzo 2019. 

Conseguentemente il Tribunale ha condannato la convenuta - rimasta contumace fino all’udienza di precisazione delle conclusioni - a pagare a favore di SCF s.r.l. la somma di € 12.586,01 a titolo di compenso ex art. 73 LDA, oltre interessi al saggio legale ex artt. 1282 e 1284 c.c., oltre al pagamento a titolo di danno patrimoniale della somma di € 8.990,01, oltre interessi al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, per l’illecita duplicazione (art. 72 LDA) dei brani musicali poi oggetto di riproduzione.
Le spese legali liquidate in favore di SCF sono state pari a € 4.708,66 oltre accessori di legge.

Per quanto riguarda la condanna al danno patrimoniale per l’illecita duplicazione dei fonogrammi il Collegio ha chiaramente precisato che “tale danno non attiene al mancato pagamento dei diritti al produttore di fonogrammi per la diffusione al pubblico di brani musicali, ma all’illecita duplicazione dei suddetti brani, condotta chiaramente distinta dalla diffusione al pubblico.

Un conto, infatti, è diffondere i brani musicali al pubblico e non pagare i diritti al produttore di fonogrammi, altra cosa è duplicare illecitamente i fonogrammi, in quanto la legittimità della diffusione non implica altresì il diritto a duplicare i fonogrammi, presupponendo al contrario l’utilizzo di fonogrammi lecitamente acquisiti nel rispetto dei diritti del produttore”.

Ha quindi provveduto alla sua liquidazione in via equitativa (Corte d'Appello di Lecce, sez. II civ., sent. n. 280 del 22.04.2015) riferendosi al parametro offerto dalla convenzione fra SCF ed Asso-Intrattenimento che “rappresenta un chiaro indice di adeguatezza, essendo stata sottoscritta da un’associazione certamente rappresentativa del settore (sebbene la convenuta non vi sia iscritta), ragion per cui quanto in essa previsto può utilmente essere utilizzato al fine di quantificare in via equitativa il prezzo del consenso richiedibile agli utilizzatori”.

La pronuncia sancisce ancora una volta la legittimazione di SCF riconoscendole nuovamente il potere di agire in giudizio per la tutela dei diritti gestiti in forza dei contratti di mandato conferiti dai singoli produttori fonografici iscritti.

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