Il Tribunale ordinario di Pescara (Sentenza 3881/18 reg. gen.) su richiesta delle parti di emettere sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato la pena prevista per il reato di cui all’art. 171 ter Lege 633/1941 (Legge sul diritto d’autore – L.d.A.) cui sono stati chiamati a rispondere gli imputati in concorso tra loro.
Nello specifico, la fattispecie esaminata evidenzia il collegamento esistente tra due società attive – in modalità differenti - nel mercato dei c.d. servizi di palinsesti musicali dedicati e conseguentemente la responsabilità penale in capo a ciascuno dei rispettivi titolari.
La prima società svolgeva a tutti gli effetti l’attività di Music Provider “per l’aggiornamento di palinsesti musicali radio in store per box-produzioni e realizzazioni di messaggi promozionali ed aziendali”, fatturando il costo del servizio alla seconda società. Quest’ultima a sua volta emetteva fattura nei confronti dei propri clienti, agendo in palese violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore.
In accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria mossa dagli imputati, il Giudice ha statuito che la pena - di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed € 1.200,00 di multa - fosse convertita in € 21.200,00 di multa da versarsi (solo per uno degli imputati) in 30 rate mensili. Per l’altro imputato è stata concessa, come da richiesta, la sospensione condizionale della pena.
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