Il Tribunale ordinario di Pescara, su richiesta delle parti di emettersi sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato la pena prevista per il reato di cui all’art. 171 ter Lege 633/1941 (Legge sul diritto d’autore – L.d.A.) cui sono stati chiamati a rispondere gli imputati in concorso tra loro.
Nello specifico, la fattispecie esaminata evidenzia il collegamento esistente tra due società attive – in modalità differenti - nel mercato dei c.d. servizi di palinsesti musicali dedicati e conseguentemente la responsabilità penale in capo a ciascuno dei rispettivi titolari.
La prima società svolgeva a tutti gli effetti l’attività di Music Provider “per l’aggiornamento di palinsesti musicali radio in store per box-produzioni e realizzazioni di messaggi promozionali ed aziendali”, fatturando il costo del servizio alla seconda società. Quest’ultima a sua volta emetteva fattura nei confronti dei propri clienti, agendo in palese violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore.
In accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria mossa dagli imputati, il Giudice ha statuito che la pena - di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed € 1.200,00 di multa - fosse convertita in € 21.200,00 di multa da versarsi (solo per uno degli imputati) in 30 rate mensili. Per l’altro imputato è stata concessa, come da richiesta, la sospensione condizionale della pena.