SCF ha sottoscritto il Regolamento per la gestione dei compensi per copia privata spettanti ai sensi dell’art. 71 septies della Legge sul Diritto d’Autore ai "produttori terzi" ovvero a quei produttori che non abbiano conferito mandato ad alcun ente di gestione collettiva dei diritti discografici, e dei compensi per copia privata relativi alle produzioni con vendita in abbinamento editoriale in edicola spettanti a tutti i produttori fonografici.
Il Regolamento disciplina i compensi per copia privata (spettanti ai terzi e relativi alle produzioni edicola) maturati negli anni di competenza dal 2012 al 2017 e, per quanto riguarda i soli compensi spettanti ai produttori terzi, anche i compensi relativi agli anni di competenza dal 2009 al 2011 e stabilisce i requisiti e la procedura per l’ammissione alla ripartizione dei medesimi compensi.
I produttori terzi possono rivolgere le proprie richieste a uno degli enti di gestione collettiva firmatario del Regolamento.
SCF provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti, esamina la documentazione depositata e, in caso di esito positivo, ripartisce e paga i compensi spettanti ai produttori aventi diritto.
Con riferimento ai compensi relativi alle produzioni edicola i produttori aderenti a un ente di gestione collettiva potranno proporre domanda all’ente di appartenenza, che in tali ipotesi applicherà la percentuale di rimborso spese normalmente prevista dal proprio regolamento di ripartizione per i produttori aderenti. I produttori mandanti di SCF riceveranno una separata comunicazione attraverso Katalegale.
Requisiti per proporre liquidazione del compenso di copia privata da parte di produttori “terzi”
Per poter presentare la richiesta di liquidazione del diritto di copia privata è necessario soddisfare i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere il Produttore titolare per il territorio dell’Italia e per l’Anno di Competenza interessato dei diritti di utilizzazione economica relativamente ai Supporti Fonografici e ai Fonogrammi oggetto della richiesta
b) aver posto in commercio Supporti Fonografici in Italia, o aver messo a disposizione del pubblico in Italia Fonogrammi attraverso piattaforme di distribuzione digitali
c) aver corrisposto, direttamente o tramite terzi soggetti, DRM nell’Anno di Competenza ovvero, in caso di Fonogrammi messi a disposizione esclusivamente attraverso piattaforme di distribuzione digitale, aver sottoscritto con SIAE (ovvero altra analoga organizzazione collettiva estera per l’amministrazione dei diritti d’autore ovvero direttamente con gli Editori Musicali aventi diritto), direttamente o tramite terzi, licenza per le utilizzazioni digitali dei Fonogrammi
d) non risultare, al momento della domanda, condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dagli articoli 171 ss LDA, né risultare fallito ovvero soggetto a procedura concorsuale fallimentare
e) qualora il soggetto richiedente sia: un organismo di gestione collettiva estera ai sensi dell’art. 3, lett. a) della Direttiva 2014/26/UE; ovvero una entità di gestione indipendente italiana o estera ai sensi dell’art. 3, lett. b), della Direttiva 2014/26/UE; ovvero altro soggetto (individuale o collettivo, quali fondazioni, associazioni) diverso da quelli che precedono che risulti titolare del potere di amministrare i diritti di copia privata di uno o più Produttori ovvero loro successore, nella proprietà del Fonogramma interessato alla richiesta di copia privata.
Domanda di liquidazione
Scarica il modello di domanda di liquidazione del diritto di copia privata per i canali tradizionali, compilalo, stampalo su carta intestata con firma del legale rappresentante e spediscilo attraverso il servizio postale IN FORMA CARTACEA al seguente indirizzo:
SCF S.r.l. via Leone XIII, 14 - 20145 Milano.
c.a Ufficio Relazioni con Mandanti.
Documenti da allegare
1) Per i casi di cui alla lettera e) del precedente paragrafo, copia dell’atto di conferimento del mandato ovvero dell’atto di successione
2) Copia delle copertine dei Supporti Fonografici e/o documentazione attestante la distribuzione digitale dei Fonogrammi oggetto della richiesta
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28.12.2000 nr. 445 (conforme al modello standard disponibile presso SCF) e successive modificazioni attestante i requisiti di cui alla lettera d) del precedente paragrafo relativo ai requisiti
4) nel caso in cui il diritto all’incasso dei diritti di copia privata relativamente ai Supporti Fonografici e ai Fonogrammi oggetto della richiesta (ivi incluse, in particolare, le Produzioni Edicola) siano stati acquisiti da terzi (salvo il caso di successione):
- l’elenco nominativo, per ciascun Fonogramma, di ciascun Produttore dal quale ha acquistato il diritto all’incasso dei diritti di copia privata
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28.12.2000 nr. 445 e successive modificazioni (conforme al modello standard disponibile presso SCF) indirizzata all’Organizzazione Collettiva e, per conoscenza, a ciascun Produttore di cui al paragrafo i), attestante che il Produttore Terzo richiedente è titolare del diritto all’incasso dei diritti di copia privata relativi agli anzidetti Fonogrammi
- qualora il Produttore terzo dal quale sia stato acquistato il diritto all’incasso dei diritti di copia privata sia una società controllante, controllata o collegata al Produttore Terzo richiedente, quest’ultimo ne darà atto nella dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo ii), senza adempimenti ulteriori.
5) Fotocopia della carta d’identità del soggetto che sottoscrive la domanda, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 3) e 4 del presente paragrafo
6) nel caso in cui il Produttore Terzo abbia versato DRM ad organizzazioni collettive estere per l’amministrazione dei diritti d’autore, copia delle relative fatture (o documentazione equipollente) dalle quali si evincano gli importi versati per le vendite in Italia.
Domanda di liquidazione canale edicola
Scarica il modello di richiesta di liquidazione per i produttori per il diritto di copia privata canale edicola, compilalo, stampalo su carta intestata con firma del legale rappresentante e spediscilo attraverso il servizio postale IN FORMA CARTACEA al seguente indirizzo:
SCF S.r.l. via Leone XIII, 14 - 20145 Milano.
c.a Ufficio Relazioni con Mandanti.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) per i casi di cui alla lettera e) del paragrafo requisiti, copia dell’atto di conferimento del mandato ovvero dell’atto di successione
2) Copia delle copertine dei Supporti Fonografici e/o documentazione attestante la distribuzione digitale dei Fonogrammi oggetto della richiesta
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28.12.2000 nr. 445 (conforme al modello standard disponibile presso SCF) e successive modificazioni attestante i requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo requisiti
4) nel caso in cui il diritto all’incasso dei diritti di copia privata relativamente ai Supporti Fonografici e ai Fonogrammi oggetto della richiesta (ivi incluse, in particolare, le Produzioni Edicola) siano stati acquisiti da terzi (salvo il caso di successione):
i. l’elenco nominativo, per ciascun Fonogramma, di ciascun Produttore dal quale ha acquistato il diritto all’incasso dei diritti di copia privata;
ii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28.12.2000 nr. 445 e successive modificazioni (conforme al modello standard disponibile presso SCF) indirizzata all’Organizzazione Collettiva e, per conoscenza, a ciascun Produttore di cui al paragrafo i), attestante che il Produttore Terzo richiedente è titolare del diritto all’incasso dei diritti di copia privata relativi agli anzidetti Fonogrammi
iii. qualora il Produttore terzo dal quale sia stato acquistato il diritto all’incasso dei diritti di copia privata sia una società controllante, controllata o collegata al Produttore Terzo richiedente, quest’ultimo ne darà atto nella dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo ii), senza adempimenti ulteriori.
5) Fotocopia della carta d’identità del soggetto che sottoscrive la domanda ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere 3) e 4ii)
6) nel caso in cui il Produttore Terzo abbia versato DRM ad organizzazioni collettive estere per l’amministrazione dei diritti d’autore, copia delle relative fatture (o documentazione equipollente) dalle quali si evincano gli importi versati per le vendite in Italia.
Si noti che i produttori che conferiscano mandato a SCF (eventualmente mediante adesione) NON saranno tenuti a presentare tutta la documentazione di cui sopra.
E’ possibile richiedere informazioni in merito alla proposizione della domanda di liquidazione o al conferimento di mandato a SCF contattando l’Ufficio Relazioni con Mandanti e Consorziati di SCF tramite:
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La richiesta di liquidazione del diritto di copia privata può essere presentata ad una sola delle organizzazioni sottoscrittrici del Regolamento copia privata ed edicole.
L’organizzazione gestrice notificherà tempestivamente attraverso servizio di posta certificata (PEC) alle altre Organizzazioni Collettive la ricezione della domanda di liquidazione dei compensi di copia privata.
L’organizzazione gestrice notificherà entro e non oltre 30 giorni il ricevimento della richiesta di liquidazione alle altre organizzazioni collettive e ad eventuali terzi.
Ciascuna Organizzazione Collettiva predisporrà sul proprio sito web un’apposita sezione, accessibile al pubblico, nella quale saranno inseriti ed aggiornati i dati relativi a:
- l’elenco nominativo dei PDF Terzi che hanno avanzato richiesta di liquidazione dei compensi di copia privata;
- l’elenco nominativo delle parti in conflitto relativamente a richieste di liquidazione dei compensi di copia privata;
- lo stato dei conflitti pendenti (istruttoria; incontro di conciliazione; contenzioso).
Gestione dei conflitti
Qualora nel corso delle procedure di ripartizione dei compensi di copia privata sia avanzata da una delle Organizzazioni Collettive ovvero da soggetti terzi un’opposizione scritta, l’Organizzazione Collettiva che riceve l’opposizione ne darà immediata informazione alle altre Organizzazioni Collettive e sospenderà qualsiasi pagamento dei diritti di copia privata rivendicati fino a risoluzione del conflitto.
L’Organizzazione Collettiva che riceve l’opposizione si adopererà per la risoluzione del conflitto tra le parti interessate, invitandole ad un incontro in contraddittorio entro i 90 giorni successivi presso la propria sede; su espresso invito dell’Organizzazione Collettiva che riceve l’opposizione, all’incontro avranno facoltà di partecipare anche le altre Organizzazioni Collettive.
L’Organizzazione Collettiva interessata redige il verbale dell’incontro, che sarà in ogni caso notificato via PEC alle altre Organizzazioni Collettive.
Qualora il conflitto risulti definito, l’Organizzazione Collettiva interessata procederà al pagamento dei compensi per copia privata rivendicati.
Qualora invece il conflitto non sia definito, l’Organizzazione Collettiva si asterrà dal corrispondere i compensi per copia privata rivendicati fino alla pronuncia giudiziale o al lodo arbitrale che decidano in merito al conflitto ovvero al successivo accordo scritto eventualmente raggiunto tra le parti interessate; copia della decisione o dell’accordo saranno trasmesse alle altre Organizzazioni Collettive.
Tempi di ripartizione
Con riferimento alle annualità per le quali SIAE abbia versato i compensi e fornito i dati necessari alla ripartizione alle organizzazioni collettive, l’organizzazione gestrice della domanda di liquidazione del diritto di copia privata provvederà ad evadere ciascuna richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo che si verifichino conflitti.
Costi
SCF ha determinato la misura del rimborso dei costi di gestione per la liquidazione dei compensi per copia privata - applicata ai produttori terzi - nel 5% dei compensi ripartiti a ciascun avente diritto.